Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 ottobre 2013 il versamento, in tutto o in parte, dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° ottobre 2013; e i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 ottobre 2013 la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° ottobre 2013. Queste due tipologie di soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora.