Ravvedimento operoso
Entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 febbraio 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa a gennaio 2013; e i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 febbraio 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto a gennaio 2013 sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi e ai dipendenti. Queste due tipologie di soggetto possono regolarizzare la situazione pagando gli importi dovuti con la sanzione ridotta del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.