Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 novembre 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa a ottobre 2013 (per i contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2013 (per i contribuenti trimestrali); i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 novembre 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto a ottobre 2013 sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti; i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 novembre 2013, in tutto o in parte, l’eventuale nona e ultima rata dell’Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto; i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013, non hanno versato entro il 18 novembre 2013, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tali soggetti possono regolarizzare la propria situazione pagando entro oggi gli importi dovuti, la sanzione ridotta del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.